Nei procedimenti di separazione e divorzio con affidamento condiviso della prole, la regola generale prevede l’erogazione dell’assegno unico INPS in misura pari al 50% per ciascun genitore.
Tuttavia, è possibile richiedere la liquidazione del 100% della prestazione in favore del genitore prevalentemente collocatario. Questa eccezione tiene conto della fondamentale funzione assistenziale svolta dall’assegno: quella di garantire al minore un immediato e diretto supporto economico, rispondendo con tempestività alle sue esigenze quotidiane.
In questo senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 4672 del 22 febbraio 2025. I Giudici di Legittimità hanno confermato che è assolutamente legittimo attribuire l’assegno in via esclusiva al genitore collocatario, anche nei casi in cui sia stato disposto l’affido condiviso.
